Bonus Transizione 5.0: agevolazioni per la formazione dei dipendenti
Introduzione al Bonus Transizione 5.0
Il Bonus Transizione 5.0 rappresenta l’evoluzione naturale del precedente piano Transizione 4.0, con l’obiettivo di ampliare e migliorare le misure di supporto alle imprese italiane per favorire la trasformazione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Mentre il piano Transizione 4.0 si concentrava sull’adozione di tecnologie innovative e sull’incremento dell’efficienza produttiva, il nuovo bonus estende queste agevolazioni includendo un forte focus sulla sostenibilità e sulla riduzione dei consumi energetici. Il Bonus Transizione 5.0 offre incentivi per l’acquisizione di beni strumentali, la digitalizzazione dei processi aziendali e, in particolare, per la formazione dei dipendenti, assicurando che il personale sia adeguatamente preparato per utilizzare le nuove tecnologie.
Con requisiti e limiti specifici stabiliti dal decreto legge n. 19/2024, il Bonus Transizione 5.0 si presenta come un’opportunità fondamentale per le imprese che vogliono rimanere competitive e sostenibili in un mercato in continua evoluzione.
Gli incentivi per la formazione dei dipendenti
Per i progetti di innovazione supportati dal piano Transizione 5.0, che mirano a ridurre i consumi energetici delle imprese, questo è quanto previsto nello specifico dalla lettera b), comma 5, articolo 38, del decreto legge n. 19/2024, che essenzialmente include le spese di formazione tra quelle agevolabili tramite i nuovi crediti d’imposta disponibili per le imprese.
“finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e comunque sino a un massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.”
Le spese sostenute per permettere al personale di acquisire o consolidare competenze nell’uso dei beni strumentali acquisiti dall’azienda, come indicato negli allegati A e B della legge n. 232/2016, contribuiranno alla determinazione del bonus Transizione 5.0, ma non solo. La parte del bonus destinata ai costi di formazione sarà fruibile anche per le competenze necessarie all’uso di beni acquisiti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, una nuova categoria di spese inclusa nei progetti di Transizione 5.0.
Diversamente dal precedente bonus formazione 4.0, il nuovo piano consente l’accesso al credito d’imposta esclusivamente per le attività formative erogate da soggetti esterni. Sarà un decreto del MIMIT a determinare gli enti accreditati per l’erogazione dei corsi.
Calcolo del bonus formazione con limite del 10% sul totale degli investimenti
Il limite delle spese di formazione agevolabili sarà pari al 10% degli investimenti effettuati in ambito piano Transizione 5.0, rispettando una soglia massima di 300.000 euro. Il bonus formazione 5.0 rappresenta quindi una “quota” specifica di cui l’impresa può beneficiare, inserita nel più ampio progetto di investimento intrapreso.
Non si tratta di un’agevolazione particolare, ma di uno dei nuovi elementi della Transizione 5.0; il credito d’imposta sarà concesso nel rispetto delle condizioni generali di accesso delineate dal decreto legge PNRR 4.
In primo luogo, è richiesto il raggiungimento di un risparmio energetico minimo del 3% grazie agli investimenti effettuati, valore che aumenta al 5% se si considerano esclusivamente i processi aziendali direttamente coinvolti nelle spese.
Questi sono i parametri minimi che consentono l’accesso al bonus Transizione 5.0, riconosciuto secondo i seguenti valori:
- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Il bonus spettante aumenta rispettivamente al 40%, 20% e 10% in caso di riduzione dei consumi energetici superiore al 6% (o 10% considerando esclusivamente i processi interessati dall’investimento), o al 45%, 25% e 15% in caso di riduzione dei consumi superiore al 10% nel complesso o al 15% per il singolo processo interessato dall’investimento.
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